CiaoCrossClub

 
 

Burocrazia - Norme per i Ciclomotori


Il recente d.p.r.153/2006, in vigore dal 14/7/06, ha completato il quadro normativo riguardante la circolazione dei ciclomotori (gia' in parte riformato con la legge 168/2005 che ha modificato l'art.97 del codice della strada) disciplinando in particolare il trasporto del passeggero ed introducendo novita' importanti riguardo le pratiche di immatricolazione e di passaggio di proprieta'.

DEFINIZIONE
Prima di tutto e' bene chiarire quali mezzi siano identificabili come "ciclomotori", definiti anche semplicemente "scooter", "motorini" o "cinquantini". La categoria, in realta', include tutti i veicoli a motore a due, tre o quattro ruote con velocita' massima fino a 45 km/h, con le seguenti specifiche:
- se il motore e' a scoppio, la cilindrata massima dev'essere di 50 cc;
- la massa a vuoto, se il mezzo e' a tre ruote, non puo' superare i 270 kg;
- per i mezzi a quattro ruote la massa a vuoto non puo' superare i 350 kg, e se il veicolo e' elettrico la potenza non deve superare i 4 kw (la massa, in questo caso, e' da calcolarsi non considerando le batterie).
E' bene sapere che alcuni mezzi particolari (veicoli atipici, ibridi, multimodali, elettrici) possono essere inclusi dalla Motorizzazione nella categoria dei ciclomotori. In caso di dubbio, quindi, e' opportuno fare un controllo presso i loro uffici. Sono comunque esclusi dalla categoria, perche' non definibili veicoli, le macchine monoposto ad uso di invalidi, di bambini o di pedoni dotate di motore con potenza fino 1 kW, che non superino la velocità massima di 6 km/h, nonche' determinati limiti di massa e dimensione.

I DOCUMENTI
Fino all'entrata in vigore della nuova legge la documentazione obbligatoria comprendeva un contrassegno di identificazione (il cosiddetto "targhino", ovvero la targa personale non legata al mezzo) e il certificato di idoneita' tecnica del ciclomotore (il cosiddetto "librettino" o C.I.T.). La caratteristica tipica di questo sistema, del tutto esclusa dalle nuove regole, era la possibilita' di "passare" la targa da un mezzo ad un altro (in caso di possesso di piu' ciclomotori o di compravendita) senza particolari formalita'.

Dal 14/7/06 sono state introdotte nuove regole di immatricolazione valide per i mezzi nuovi, senza obbligo di adeguamento per quelli gia' circolanti (esclusi, come vedremo piu' avanti, i casi in cui si voglia viaggiare in due o di furto, danneggiamento o perdita dei documenti).

E' prevista l'emissione di una nuova targa abbinata al veicolo (piu' grande e composta da sei caratteri alfanumerici) e al nuovo certificato di circolazione. Su quest'ultimo sono riportati i dati del proprietario, la targa, le caratteristiche tecniche del mezzo e l'eventuale omologazione al trasporto di un passeggero.

Ambedue i documenti sono rilasciati -contestualmente alla richiesta dell'interessato- dall'Ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento trasporti terrestri o da un'impresa di consulenza automobilistica abilitata (per esempio un'agenzia di pratiche automobilistiche). Le imprese abilitate si riconoscono da un'insegna che espone il logo "centro servizi Motorizzazione".

Chi guida, invece, dev'essere munito del "certificato del ciclomotore". Si tratta del cosiddetto "patentino" obbligatorio dal 1/10/05 per tutti coloro -minorenni e non- che non possiedono una patente di guida.

Rilascio del contrassegno per ciclomotore (targhetta)

art.97 CdS. art.248 (dpr 16/12/1992 n.495 regolamento)

Il contrassegno del ciclomotore e strettamente legato alla persona e non segue le vicende giuridiche del veicolo; lo stesso contrassegno permette al proprietario la circolazione con differenti ciclomotori assumendo la responsabilità alla circolazione del ciclomotore.

Può richiedere il contrassegno: l'utente maggiorenne residente in Italia; una persona giuridica con sede in Italia.

Documentazione:

  • modulo MC 2118 N/BZ compilato solo nella parte riguardante i dati anagrafici e firmato sul primo e terzo foglio dal richiedente,

  • documento di identità in corso di validità dell'intestatario,

  • diritti e bolli (vedi pagamenti).

Rilascio Libretto ciclomotore

Il certificato viene rilasciato dalla motorizzazione; la consegna avviene all'acquisto del ciclomotore dal venditore. Se si tratta di un ciclomotore usato il rilascio del libretto viene effettuato dal proprietario.

Se non si è in possesso del libretto del ciclomotore:

Duplicato del certificato di idoneità alla circolazione (libretto del ciclomotore)

Può essere richiesta da persona giuridica con sede in Italia oppure da persona fisica con residenza in Italia, per i seguenti motivi:

  • smarrimento,

  • furto,

  • distruzione,

  • deterioramento.

Caso 1: Con collaudo del ciclomotore (certificato di idoneità non più in possesso del richiedente):

  • smarrimento,

  • furto o distruzione.

Documentazione:

  • modulo MC 2118 N/BZ compilato solo nella parte anagrafica e firmato sul primo e terzo foglio dal richiedente,

  • denuncia di smarrimento in originale, furto o distruzione del certificato di idoneità alla circolazione

  • documento di identita valido,

  • modalita di pagamento,

  • accesso agli sportelli.

Caso 2: Senza collaudo deterioramento- Senza collaudo del cicolomotore (certificato di idoneità in parte illeggibile o deteriorato, ma con numero di telaio e numero di omologazione comunque leggibili).

Documentazione:

  • modulo MC 2118 N/BZ compilato solo nella parte anagrafica e firmato sul primo e terzo foglio dal richiedente,

  • certificato di idoneità deteriorato in originale,

  • documento di identità in corso di validità,

  • i cittadini extra-comunitari, residenti in Italia, devono essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.

 

VIAGGIARE IN DUE
Questa possibilita' era gia' prevista, teoricamente, dal 23/8/05, data di entrata in vigore della gia' citata legge 168. In realta' la norma rimaneva incompleta e poco chiara, soprattutto in termini di idoneita' formale (non solo tecnica) dei ciclomotori. La legge entrata in vigore dal 14/7 scorso ha, di fatto, colmato questo "vuoto", completando le norme con l'introduzione delle nuove regole di immatricolazione e dei requisiti da rispettare per poter trasportare il passeggero. In dettaglio:
- il guidatore dev'essere maggiorenne;
- il mezzo dev'essere dotato di un'apposita omologazione europea al trasporto del passeggero (risultante dal certificato di circolazione);
- il mezzo dev'essere stato immatricolato col nuovo sistema (obbligo che implica, per chi e' dotato di una "vecchia" targa personale, l'onere di adeguarsi reimmatricolando il mezzo);

Inoltre, anche se non si tratta di un obbligo vero e proprio, e' bene verificare che il contratto assicurativo preveda adeguate coperture. E' molto probabile, visto il tipo di novita', che esse debbano essere ampliate.

IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'
Per i ciclomotori vige il regime previsto per i beni mobili non registrati. Non vi e' quindi obbligo di registrazione del trasferimento ne' di autenticazione delle firme. Le targhe, infatti, indipendentemente dal fatto che risultino collegate al mezzo o meno, restano personali e determinanti -da sole- ai fini dell'identificazione del responsabile della circolazione di un mezzo.
L'atto scritto, pur se non obbligatorio, e' comunque consigliato. Costituendo prova della compravendita, infatti, esso vale sia come ricevuta del pagamento che come certificazione dello stato del mezzo e della sua provenienza, nonche' come documentazione del passaggio degli oneri e delle responsabilita' connesse al possesso del mezzo (relative a bolli, multe, etc.).
Sia che il mezzo che si acquista sia nuovo che usato, il contratto di acquisto e' anche utile ai fini della garanzia, soprattutto quando ne manca una specifica -del produttore o del venditore- documentata a parte.

Per i passaggio di proprieta' di mezzi gia' circolanti al 14/7/06 o comunque non immatricolati col nuovo sistema:
- Il venditore deve togliere la targa dal mezzo, consegnare al compratore il certificato di idoneita' tecnica in originale (se fosse smarrito, basta l'equivalente emesso dalla Motorizzazione), contenente i dati di identificazione del telaio e le caratteristiche tecniche del ciclomotore.
- L'acquirente, acquisiti i documenti, dovra' dotare il veicolo di targa e di assicurazione. A livello cautelativo, inoltre, sara' bene che si controlli che il numero di telaio indicato sul certificato corrisponda a quello marchiato sul ciclomotore.

Attenzione! Se l'acquirente non fosse in possesso di un targhino, il mezzo dovra' essere dotato di una targa e di un certificato di circolazione assegnate col nuovo sistema. Gli adempimenti sono analoghi a quelli da seguire quando si acquista un ciclomotore nuovo (vedi sotto).

Per i mezzi nuovi, o comunque immatricolati con le nuove regole, la cosa cambia:
- il venditore deve togliere la targa e comunicare alla Motorizzazione una richiesta di sospensione dalla circolazione allegando il certificato di circolazione. In tal modo a tale targa potra' poi essere associato un altro certificato, relativo ad un eventuale nuovo acquisto. Se non si intende riutilizzare la targa dopo la vendita, il venditore-titolare deve provvedere alla sua distruzione dandone comunicazione ad un ufficio della Motorizzazione civile o ad uno dei soggetti abilitati dal ministero dei Trasporti per l'aggiornamento della sezione ciclomotori dell'Archivio nazionale dei veicoli.
- l'acquirente chiede l'emissione di un nuovo certificato di circolazione al quale potra' essere associata una targa gia' in suo possesso (a patto che non corrisponda ad alcun altro mezzo) oppure, in mancanza, una targa nuova. Ovviamente il mezzo dovra' anche essere assicurato.

Come per i documenti, anche queste pratiche possono essere svolte direttamente presso l' Ufficio Motorizzazione Civile del Dipartimento trasporti terrestri oppure rivolgendosi ad un agenzia di pratiche automobilistiche abilitata, che esponga il logo "centro servizi Motorizzazione".

COSA FARE IN CASO DI FURTO, SMARRIMENTO, DEMOLIZIONE
In caso di furto o smarrimento del targhino o della nuova targa abbinata al mezzo, l'intestatario deve, entro 48 ore dalla constatazione, presentare denuncia alla Polizia e fare richiesta -alla Motorizzazione o altro soggetto abilitato dal ministero dei Trasporti- di una nuova targa e di un nuovo certificato di circolazione (quindi il mezzo va, in pratica, reimmatricolato con le nuove regole).
Stessa cosa nel caso in cui la targa (o il targhino) risulti distrutta o deteriorata (ipotesi a cui deve seguire la distruzione).

Anche in caso di furto o smarrimento del certificato di idoneita' tecnica o del certificato di circolazione dev'essere presentata, entro 48 ore, denuncia all'autorita'di Polizia. In caso di certificato di idoneita' si dovra' poi procedere all'immatricolazione del mezzo con le nuove regole, con emissione di una nuova targa e di un certificato di circolazione. Nel caso invece in cui venga rubato o perso il certificato di circolazione, potra' esserne chiesto un duplicato alla Motorizzazione o ad uno dei soggetti abilitati dal ministero dei Trasporti. Sul duplicato verra' ovviamente riportato lo stesso numero di targa associato al documento originale. Per compiere tutte le operazioni l'interessato ha tempo tre giorni dal momento della presentazione della denuncia.
La procedura e' la stessa nei casi di deterioramento o distruzione dei certificati.

Se il furto riguarda il ciclomotore dovra' essere presentata denuncia all'Autorita' di Polizia entro 48 ore, indicando il numero di telaio e denunciando (se fosse il caso) anche il furto del certificato di idoneita' tecnica o di circolazione, della targa e del certificato di assicurazione.

In caso di demolizione del ciclomotore non vi e' obbligo di comunicazione al PRA o alla Motorizzazione. Si dovra' ovviamente rimuovere la targa restituendola alla Motorizzazione nel caso in cui non si intenda piu' utilizzarla. Per la demolizione, inoltre, ci si dovra' rivolgere ad un'impresa autorizzata.
Una precisazione: se col vecchio sistema restava generalmente impunito l'abbandono del ciclomotore (difficilmente collegabile al proprietario, una volta privato della targa), con quello nuovo diventa facile identificare il proprietario e quindi comminare la sanzione prevista dalla legge. A tal proposito valgono le disposizioni degli artt.14 e 50 del cosiddetto "decreto Ronchi" (il d.lgs.22/97), nonche' quelle stabilite dal Comune.

LE SANZIONI
Il codice della strada prevede precise sanzioni -sia pecuniarie che accessorie- in caso di mancato rispetto delle regole relative all'immatricolazione e alla circolazione dei ciclomotori.
Gli articoli 97, 115, 169, 170 e 171 del codice della strada prevedono multe pecuniarie variabili da 21 a 6.197 euro sia per infrazioni riguardanti i documenti (circolazione con targa illeggibile o non propria, mancanza della targa o del certificato di circolazione, mancata comunicazione del trasferimento di proprieta', etc), sia per quelle riguardanti la circolazione (trasporto passeggero con mezzo non omologato o da parte di conducente minorenne, etc.).

Le sanzioni accessorie aggiuntive rispetto a quelle pecuniarie) piu' significative sono:

Il ritiro del certificato di circolazione, previsto nel caso in cui si circoli con un mezzo per il quale non e' stato chiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprieta'.

Il fermo amministrativo di 30gg , previsto:
- nei casi di circolazione senza targa o con targa non propria (in ambedue le ipotesi, se l'infrazione si ripete in un biennio, il mezzo viene confiscato);
- guida da parte di conducente di eta' inferiore ai 14 anni;
fermo amministrativo di 60gg , previsto:
- nel caso di trasporto di passeggero da parte di soggetto minorenne (anche se non proprietario del mezzo);
- nel caso di circolazione dove non vi sia libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, oppure se il conducente non sta seduto in posizione eretta o non regge il manubrio con ambedue le mani (esclusi i casi di necessita' quando si sta facendo manovra o segnalazioni);
- nel caso di circolazione con la ruota anteriore sollevata;
- nel caso di mancato uso del casco protettivo o quando questo non e' correttamente allacciato o non omologato secondo la legge (in tal caso ne e' prevista la confisca).
- nel caso di circolazione con ciclomotore "truccato", ovvero non rispondente alle caratteristiche riportate sul certificato di circolazione (o in ogni caso da quelle enunciate dallo stesso codice -all'art.52- anche in termini di velocita' massima).
La reiterazione dell'infrazione in un biennio, in tutte queste circostanze, comporta il fermo di 90gg.

La confisca del mezzo e' invece prevista:
- per chi ha "truccato" il mezzo, ossia ha effettuato modifiche tecniche tali da aumentarne la velocita' rispetto a quanto previsto dal citato art.52. In questi casi e' prevista, dopo la confisca, la demolizione del ciclomotore (a meno che gli organi accertatori non ritengano di poterlo "recuperare" ripristinando le caratteristiche originarie per poi utilizzarlo nello svolgimento dei propri compiti).
- nel caso di circolazione con un mezzo per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione;
- nel caso di uso del mezzo per commettere un reato, sia da parte del conducente maggiorenne che minorenne.

Attenzione! Le suddette norme sono state cosi' modificate dal recente decreto fiscale collegato alla finanziaria 2007 (d.l.262/06 convertito nella legge 286/06). Questa legge, proprio in sede di conversione, ha anche abolito la confisca introdotta nel 2005 dalla legge 168, valida per tutti i soggetti in caso di violazione di uno degli articoli suddetti (169, commi 2 e 7, 170 e 171). Cio' per effetto delle forti polemiche che tale provvedimento aveva scatenato, nonche' -probabilmente- delle molte iniziative di modifica alla norma, tra le quali la nostra. Rimane da risolvere il problema dei motorini gia' confiscati, per i quali la legge non ha precisato nulla.

Chiarimenti, costi, approfondimenti
Puo' essere utile consultare, al fine di ottenere chiarimenti pratici per casi comuni o particolari, conoscere nel dettaglio le procedure ed i suoi costi e approfondire la normativa, la circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri, emessa all'uopo.

via http://www.aduc.it, http://www.provincia.bz.it

© 2002-2020 ciaocrossclub.it - Info - Note Legali - Privacy